Art. 1 - APPLICAZIONE
Il presente Regolamento, da considerarsi
annesso al vigente Statuto dell'Albo, disciplina la qualificazione,
la classificazione tecnica, le verifiche e gli altri aspetti della
vita dell'Albo non precisati dallo Statuto.
Art. 2 - CLASSIFICAZIONE TECNICA DELLE IMPRESE
L'Albo, a norma dello Statuto,
iscrive le Imprese installatrici individuandone altresì
la classificazione tecnica nelle seguenti categorie:
Categoria A “Impianti elettrici a bassa tensione (sistemi
di categoria 0 e 1), per piccoli uffici, negozi, piccole officine,
non soggetti a progetto obbligatorio ai sensi della L. 46/90 e
relativo regolamento di attuazione e per edifici civili di abitazione”.
Categoria B-BT “Impianti elettrici a bassa (sistemi di categoria
0 e 1, sistemi TT, TN e IT) per edifici civili ad uso collettivo
e per ambienti e costruzioni industriali e del terziario”.
Categoria B-MT “Impianti elettrici a media tensione (sistemi
di II categoria) per edifici civili ad uso collettivo e per ambienti
e costruzioni industriali”.
Categoria B-AT “Impianti elettrici di distribuzione e trasformazione
A.T. (sistemi di III categoria)”.
Categoria C “Impianti elettrici di illuminazione pubblica
e similari”.
Categoria D “Impianti speciali: antenne TV e scariche atmosferiche”
(menzionando il tipo di impianto per cui si richiede la classificazione
tecnica).
Art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Possono essere iscritte all'Albo le Imprese:
- individuali e societarie che siano regolarmente costituite ed
iscritte alla CCIAA, oppure "artigiane" a norma delle
vigenti disposizioni;
- che abbiano comunque i requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni
per eseguire l'installazione di impianti elettrici;
- il cui legale rappresentante non sia incorso in condanne penali
per fatti rilevanti, connessi all'attività impiantistica
od imprenditoriale, e si impegni, ove richiesto, a segnalare i
carichi pendenti;
- la cui attività prevalente sia l'installazione di impianti
elettrici;
- che siano in possesso della competenza tecnica indispensabile
e dispongano delle attrezzature necessarie per la buona esecuzione
degli impianti.
Art. 4 - PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE
Per conseguire l'iscrizione all'Albo,
le Imprese devono presentare domanda al Consiglio Direttivo. In
tale domanda l'Impresa deve dichiarare di essere a conoscenza
dello Statuto e del Regolamento dell'Albo, le cui norme e disposizioni
si impegna a rispettare in ogni caso. Deve altresì precisare
per quale categoria richiede l'iscrizione.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo
delle Imprese artigiane da cui risulti che l'Impresa è
costituita per esplicare la sua attività nel campo delle
installazioni elettriche;
b) indicazione dei nominativi e dei requisiti dei tecnici in servizio
presso l'azienda;
c) curriculum dell'Impresa con dettagliate notizie:
– sulla organizzazione aziendale;
– sulla propria attrezzatura di lavoro;
d) elenco dei più importanti lavori eseguiti con particolare
riferimento a quelli della/e Categoria/e per la/e quale/i chiede
la iscrizione;
e) tutte quelle altre notizie richieste dall'Albo o che l'Impresa
ritiene opportuno ai fini dell'istruttoria;
f) ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo forfettario
di cui allo Statuto, a titolo di parziale rimborso spese per l'accertamento
tecnico dell'idoneità.
Art. 5 - ISTRUTTORIA PRESSO IL C.T.A. IN ORDINE ALLE DOMANDE
DI ISCRIZIONE ALL'ALBO - CONTRIBUTI - MODALITA' DELLA TENUTA E
DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO
Il Consiglio trasmette al C.T.A.
per l'istruttoria le domande pervenute. Il C.T.A. deve provvedere
affinché la procedura relativa alle istruttorie sulle domande
sia evasa, qualunque ne sia l'esito, al più tardi entro
sei mesi dalla data di trasmissione delle domande stesse.
Il C.T.A., dopo un primo sommario accertamento (anche tramite
i Consigli periferici ove esistenti) sulla fedeltà delle
notizie che accompagnano la domanda di iscrizione all'Albo, esegue
gli opportuni accertamenti in ordine alla idoneità tecnica
dell'Impresa.
Tali accertamenti consistono:
- in un colloquio al fine di stabilire le cognizioni e le capacità
dei tecnici dell'Impresa;
- in una visita ad alcuni impianti eseguiti al fine di accertare
l'organizzazione aziendale, l'attrezzatura di lavoro, la capacità
esecutiva ed il rispetto della normativa vigente. Tali adempimenti
potranno essere demandati dal C.T.A. ad altri Enti o persone.
Nel caso di esito favorevole della domanda, il C.T.A. provvede
a darne comunicazione scritta all'Impresa interessata, invitandola
a versare la quota annuale. Non appena ricevuto il versamento
della quota annuale il C.T.A. provvede alla iscrizione dell'Impresa
richiedente all'Albo nella/e Categoria/e per la/e quale/i è
stata riconosciuta la idoneità.
Di ciò il C.T.A. dà comunicazione:
- all'Impresa interessata, inviando alla stessa il certificato
di iscrizione all'Albo;
- ai Consigli periferici interessati;
- alle Associazioni di Categoria cui appartiene l'Impresa interessata;
- ai Distributori interessati;
- all'Unione Nazionale degli Albi.
Nel caso di parziale o totale rigetto delle richieste di ammissione,
il C.T.A. ne dà comunicazione mediante raccomandata A.R.
alla sola Impresa interessata specificando i motivi.
Art. 6 - QUOTE ANNUALI E CONTRIBUTI
La Quota annuale riguarda l'anno
solare. Le quote successive alla prima devono essere corrisposte
entro il 31 marzo di ciascuno degli anni ai quali si riferiscono.
Il Consiglio potrà, anche in deroga alla presente norna,
stabilire diverse modalità di corresponsione delle quote.
Art. 7 - VARIAZIONE DI CATEGORIA E TRASFORMAZIONI D'IMPRESA
Nel caso in cui un'Impresa, già
iscritta all'Albo, richieda successivamente l'ammissione ad altra/e
categoria/e sarà esentata dal ripresentare la documentazione
generale mentre dovrà fornire idonea documentazione per
l'iscrizione alla nuova categoria.
Il C.T.A. potrà chiedere all'Impresa, che sarà tenuta
a fornirle, tutte le notizie utili a tal fine. L'Impresa dovrà
anche rimborsare le spese per tale istruttoria.
In caso di cessazione di un'Impresa, con fusione o trasformazione
in altra, l'istruttoria per quest'ultima potrà essere,
a giudizio del C.T.A., limitata o esclusa con automatica iscrizione
della nuova Impresa nella stessa posizione.
Art. 8 - RICORSO AVVERSO ALLE DECISIONI DEL C.T.A.
Contro le decisioni del C.T.A.,
l'Impresa interessata può presentare ricorso, entro un
mese dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo chiedendo un
supplemento di istruttoria e presentando quella ulteriore documentazione
che ritenesse opportuna a sostegno della propria domanda.
Tali ricorsi sono esaminati da una Commissione nominata dal Consiglio
Direttivo, cui partecipano di diritto i membri del C.T.A., e che
ha il più ampio potere istruttorio.
Il Consiglio entro sei mesi dalla ricezione del ricorso deve comunicare
all'Impresa l'esito dello stesso.
Art. 9 - TERMINI PER LA RIPRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
In caso di rigetto della domanda
di iscrizione e anche a seguito di reiezione del ricorso l'Impresa
interessata potrà, con le modalità di cui all'art.
4, ripresentare domanda di iscrizione trascorsi almeno sei mesi
in caso di reiezione parziale e dodici in caso di reiezione totale.
Art. 10 - DOVERI DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO
E' fatto obbligo all'Impresa installatrice
iscritta all'Albo di attenersi scrupolosamente, nell'esecuzione
degli impianti, all'osservanza:
- delle norme di legge sugli impianti elettrici;
- delle norme tecniche emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano;
- delle istruzioni tecniche emanate dagli Organi dell'Albo.
L'Impresa iscritta non potrà fare da intermediaria a favore
di soggetti non iscritti all'Albo, pena l'applicazione delle sanzioni
statutarie.
Le Imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare al C.T.A.
ogni variazione di notevole rilievo, interessante l'organizzazione
aziendale ed attività dell'Impresa, ed in particolare la
sostituzione dei tecnici designati. Con facoltà per il
C.T.A. di sottoporre i nuovi tecnici al colloquio di cui all'art.
5.
Le variazioni devono essere comunicate dall'Impresa entro il termine
massimo di 30 giorni dalla data in cui si sono verificate.
Nel caso in cui un'Impresa voglia recedere da una Categoria cui
appartiene, è tenuta a comunicare tempestivamente la decisione
al C.T.A
Art. 11 - PROCEDURE DI CANCELLAZIONE PER I MOTIVI DI CUI
ALLE LETTERE a) b) c) d) DELL'ART. 4 DELLO STATUTO
Verificandosi uno dei motivi di
cancellazione di cui all'art. 4 della Statuto saranno seguite
le procedure seguenti:
1) per il caso di richiesta dell'Impresa, questa deve essere inoltrata
al C.T.A. con lettera raccomandata. Il C.T.A. comunica alla stessa
la sua cancellazione, previo accertamento della regolarizzazione;
2) per il caso di cessazione dell'Impresa, il C.T.A., in qualunque
modo venga a conoscenza della cessazione dell'Impresa, provvederà
immediatamente alla cancellazione, provvedendo alla regolarizzazione
delle pendenze;
3) per il caso di fallimento il C.T.A. provvede come al precedente
punto 2);
4) per il caso di perdita dei requisiti, quando il C.T.A. venga
comunque a conoscenza della perdita anche di uno solo dei requisiti,
invita l'Impresa a reintegrare i requisiti stessi e, in difetto
entro un congruo termine, provvede alla cancellazione.
La cancellazione viene notificata dal C.T.A. all'Impresa interessata,
al Consiglio Direttivo, al Consiglio periferico, ove esistente.
Il Consiglio Direttivo comunica la cancellazione alle Associazioni
di Categoria ed ai Distributori interessati.
Qualora siano cessati i motivi che determinarono la cancellazione,
è facoltà dell'Impresa inoltrare domanda di riammissione
all'Albo secondo le modalità stabilite per le normali domande
di prima iscrizione; la domanda va corredata dalla documentazione
atta a comprovare il riacquisto dei requisiti richiesti e potranno
non essere necessari i documenti già in possesso dell'Albo.
Art. 12 - PROCEDURA RELATIVA ALLA RADIAZIONE DALL'ALBO
PER MOROSITA' (art. 4 lett. e) Statuto)
La cancellazione per radiazione dovuta
al mancato versamento della quota annuale può venire deliberata
dal C.T.A. o dal Consiglio quando la morosità sia persistente
ed in nessun modo giustificata.
Il provvedimento viene comunicato dal C.T.A. all'Impresa interessata
con raccomandata A.R., e diviene esecutivo entro due mesi dalla
comunicazione, qualora la morosità non sia stata sanata.
L'Impresa può richiedere una nuova iscrizione, non prima
però di sei mesi dalla data di cancellazione.
La nuova domanda è sottoposta alle modalità di cui
all'art. 4 del Regolamento previo pagamento dell'insoluto e ulteriori
oneri relativi.
Art. 13 - PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI DISCIPLINARI
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO (art. 4 lett. f) Statuto)
Le infrazioni ai doveri di cui
all'art. 10 Regolamento possono essere denunciate, con idonea
documentazione, da chiunque (Utenti, Committenti, Distributori,
Imprese installatrici) al Consiglio che valuta la fondatezza dell'esposto.
Il Consiglio incarica il C.T.A. di svolgere, in merito, scrupolosa
istruttoria invitando con lettera raccomandata l'Impresa interessata,
in persona del suo legale rappresentante, a comparire dinnanzi
al C.T.A..
Anche qualora non si presenti alla convocazione, il C.T.A. procede
comunque alla propria istruttoria, verificando l'esistenza dei
fatti denunciati.
Il C.T.A. intima quindi all'Impresa di provvedere a sanare entro
il termine fissato, gli eventuali inadempienti.
Qualora l'Impresa non ottemperi il C.T.A. emette i seguenti provvedimenti:
a) semplice richiamo: nei casi di infrazione non rivestenti carattere
di particolare gravità;
b) sospensione temporanea da tre mesi ad un anno: in casi più
gravi e di recidiva alle infrazioni contemplate al punto a);
c) cancellazione da una o più Categorie: nel caso in cui
l'Impresa abbia subito due sospensioni temporanee a causa di irregolarità
riscontrate su impianti appartenenti alla stessa Categoria, ovvero
anche per un solo caso di grave inadempienza, purché l'Impresa
dimostri di saper ancora operare a regola d'arte nelle rimanenti
Categorie di impianti;
d) radiazione dall'Albo: nei casi di estrema gravità dell'infrazione;
a seguito di rifiuto ad ottemperare all'intimazione di sanatoria
indicata dal C.T.A. o per inottemperanza all'intimazione stessa,
ed infine qualora abbia subito due sospensioni temporanee.
I provvedimenti di cui ai punti b) c) d) vengono notificati all'Impresa
con raccomandata A.R. da parte del C.T.A..
Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Impresa può presentare
ricorso al Consiglio Direttivo, previo versamento dell'importo
che è stabilito dal C.D. per rimborso spese.
Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento disciplinare.
Il Consiglio dispone ove necessario per un supplemento di istruttoria
da parte di una Commissione nominata dal Consiglio stesso e di
cui fanno parte di diritto i membri del C.T.A..
La Commissione chiude la propria istruttoria riferendone l'esito
al Consiglio. Questo, vagliate le risultanze dell'istruttoria,
delibera in merito al ricorso e notifica l'esito all'Impresa con
comunicazione scritta.
Il provvedimento conseguente all'estito del ricorso non è
impugnabile.
Le Imprese, che hanno subito il provvedimento di radiazione dall'Albo,
non possono ripresentare nuova domanda di iscrizione, se non dopo
trascorso un triennio dalla notifica della radiazione.
Le Imprese radiate, o comunque cancellate dall'Albo, qualunque
ne sia il motivo, decadono da tutti i diritti nei confronti dell'Albo
e del suo patrimonio.
Art. 14 - NOTIFICA DELLE SOSPENSIONI TEMPORANEE, DELLE
CANCELLAZIONI E DELLE RADIAZIONI DI IMPRESE DALL'ALBO
I provvedimenti di sospensione
temporanea, di cancellazione e di radiazione dall'Albo, non appena
divenuti esecutivi, vengono comunicati dal Consiglio Direttivo:
- ai Consigli periferici ove esistenti;
- alle Associazioni di Categoria interessate;
- ai Distributori ed Enti interessati;
- all'Unione degli Albi.
Art. 15 - POSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI SUOI
MEMBRI NEI RIGUARDI DELLE CONSEGUENZE DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI
PREVISTI
Nessuna responsabilità è
attribuibile all'Albo, al C.T.A., al Consiglio ed alla Commissione
per l'attività svolta e le delibere assunte e per le conseguenze
di qualsiasi natura che potessero derivare alle Imprese dai provvedimenti
previsti dallo Statuto e Regolamento.
Art. 16 - PREROGATIVA DELLE IMPRESE ISCRITTE
L'iscrizione all'Albo porta l'Impresa
a godere delle seguenti prerogative:
1) interventi in contestazioni di ordine tecnico fra Imprese e
Committenti, per un componimento amichevole della vertenza;
2) segnalazione dei provvedimenti legislativi, delle norme CEI,
tabelle UNEL e disposizioni eventuali degli Enti Distributori,
relative agli impianti elettrici utilizzatori;
3) consulenza tecnica su richiesta dell'Impresa stessa;
4) aggiornamento professionale e culturale.
Tali servizi saranno forniti con le modalità stabilite
dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente
Regolamento e dallo Statuto, che si deve intendere prevalente
in caso di contrasto, valgono le delibere degli organi dell'Albo
e, in difetto di altra regolamentazione, le norme di legge.
Art. 18 - NORMA TRANSITORIA
Per le Imprese già iscritte all'Albo
e che non siano classificate nelle categorie previste dall'art.
2, la classificazione verrà attribuita automaticamente
a seguito di richiesta specifica delle Imprese stesse che dovranno
anche indicare le categorie richieste.
Il C.T.A. potrà, ove lo ritenga opportuno, per particolari
categorie, chiedere documentazione o informazioni alle Imprese
stesse.
Ogni altro requisito richiesto dal presente Regolamento dovrà
essere segnalato con relativa documentazione, dalle Imprese già
iscritte, al C.T.A. che potrà provvedere d'ufficio alla
integrazione dei requisiti stessi o compiere una indagine supplettiva
a suo discrezionale giudizio.