ORGANIZZAZIONE
Consiglio direttivo    Statuto   Regolamento   Enti sostenitori
 
PREMESSA
E' interesse comune e superiore la tutela ed il miglioramento della qualificazione professionale delle imprese installatrici e la esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici.
Il perseguimento di tali finalità si realizza attraverso la costituzione e l'attività di Albi di qualificazione, l'avvicinamento dei vari Albi con l'allineamento delle norme statutarie e di funzionamento, l'istituzione di un organismo di coordinamento alle cui direttive gli Albi dovranno uniformarsi.
La funzione dei singoli Albi e dell'organismo di coordinamento sarà anche quella di realizzare la partecipazione di Enti e Associazioni interessate, da configurarsi attraverso il corretto equilibrio ed il costante adeguamento ed integrazione, in relazione agli sviluppi legislativi e sociali, delle varie componenti negli organi statutari.

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
E' costituito l’ATIQUAL - Albo Trentino degli installatori elettrici qualificati con sede in Trento e competente sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2 - SCOPI
L'Albo ha lo scopo, nell'interesse generale degli Utenti, dei Committenti e dei Distributori, di favorire il miglioramento tecnico nell'esecuzione degli impianti elettrici, perseguendo tutte quelle iniziative e quelle azioni atte a far sì che tali impianti vengano eseguiti dalle Imprese installatrici nel modo più idoneo e con le necessarie garanzie tecniche, nonché di porre in essere tutte le altre iniziative utili per la tutela ed il miglioramento della professione e delle Imprese.

Art. 3 - ISCRIZIONI
Possono essere iscritte all'Albo tutte le Imprese installatrici di impianti elettrici aventi i requisiti stabiliti dalle norme di Statuto e Regolamento, la cui domanda di iscrizione, presentata secondo le modalità del predetto Regolamento, abbia avuto esito favorevole.
L'iscrizione all'Albo comporta l'obbligo del versamento delle quote statutarie.

Art. 4 - MOTIVI DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO
Costituiscono motivi di cancellazione di un Impresa dall'Albo:
a) la richiesta dell'Impresa stessa;
b) la cessazione dell'Impresa;
c) la sottoposizione a fallimento dell'Impresa;
d) la perdita dei requisiti che ne consentirono l'iscrizione;
e) il provvedimento di radiazione per morosità nel versamento delle quote;
f) il provvedimento di radiazione per gravi infrazioni al Regolamento.
Con la cancellazione dall'Albo, nel corso dell'anno solare, l'Impresa perde ogni diritto al rimborso delle quote versate per l'intero anno solare ed al patrimonio dell'Albo.

Art. 5 - PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' DELL'ALBO
Possono partecipare alla vita ed alle attività dell'Albo: Enti Pubblici e Privati, territoriali e non, Imprese o persone fisiche interessate ai problemi dell'impiantistica elettrica, secondo le modalità stabilite dalle delibere di Consiglio.
A tal fine dovrà essere presentata regolare domanda al Consiglio che deciderà insindacabilmente sull'accoglimento o meno della richiesta, stabilendo anche l'eventuale contributo.

Art. 6 - ORGANI DELL'ISTITUTO DELL'ALBO
Sono organi:
– l'Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente del Consiglio Direttivo;
– il Comitato per la Tenuta dell’Albo (C.T.A.);
– il Tesoriere;
– i Revisori dei Conti.

Art. 7 - ASSEMBLEA
L'Assemblea, che è l'organo sovrano dell'Albo, è costituita dai legali rappresentanti (o loro incaricati) delle Imprese iscritte all'Albo, in regola con i pagamenti.
Ogni Impresa iscritta ha diritto ad un voto. Essa può farsi rappresentare all'Assemblea da un'altra Impresa iscritta mediante delega scritta. Nessun rappresentante può avere più di due deleghe.
Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea gli altri soggetti previsti nel presente Statuto, secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea, e comunque senza diritto di voto.
Al Presidente spetta di constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.
Le Assemblee sono convocate con avviso inviato, a mezzo di comunicazione scritta, almeno quindici giorni prima dell'adunanza alle Imprese iscritte ed agli altri soggetti interessati.
Nei casi di urgenza, riconosciuta a giudizio insindacabile del Presidente, il termine di convocazione sarà ridotto a cinque giorni. Anche in questo caso la convocazione dovrà avvenire per iscritto.Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria:
— deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura della gestione finanziaria;
— è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle Imprese iscritte aventi diritto;
— può essere chiamata in seconda convocazione un'ora dopo la prima; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Spetta all'Assemblea ordinaria:
a) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
b) nominare i membri del Consiglio Direttivo; nel caso di mancata nomina, l'Ente o l'Associazione che ha designato i rappresentanti, deve fornire una rosa di candidati; risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti;
c) nominare i Revisori dei Conti;
d) deliberare su qualunque altro oggetto che il Consiglio ritenga di sottoporre alla sua approvazione.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito ai seguenti o.d.g.:
a) scioglimento dell'Albo;
a) recesso dall’UNAE;
b) proposta di modifica allo Statuto e Regolamento nei termini previsti all’art. 18, da sottoporre all’UNAE.
Durante tutto il periodo di adesione all’UNAE le modifiche allo Statuto e Regolamento saranno possibili unicamente se deliberate dall’UNAE medesimo e avranno diretta efficacia senza necessità di approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria dell’Albo.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli iscritti in regola. “Le deliberazioni di cui ai punti a) e b) sono assunte con le maggioranza pari a due terzi degli iscritti in regola; quelle di cui al punto c) con la maggioranza di due terzi delle imprese presenti”.

Art. 8 - REFERENDUM
Tutti gli argomenti di competenza assembleare potranno essere deliberati anche per referendum che avrà la stessa validità di una delibera assembleare. Per gli argomenti dell'Assemblea ordinaria occorreranno un numero di risposte pari o superiore alla metà degli iscritti aventi diritto al voto e la maggioranza semplice.
Per gli argomenti dell'Assemblea straordinaria sarà necessario un numero di risposte pari o superiore a due terzi degli iscritti aventi diritto al voto e la maggioranza di due terzi delle risposte per le modifiche di Statuto e di due terzi del totale degli iscritti in regola per lo scioglimento dell'Albo.
Il referendum viene deliberato dal Consiglio e indetto dal Presidente. Questi deve inviare a ciascun Associato, in regola con i contributi, apposita comunicazione scritta.
La comunicazione dovrà contenere il quesito ed un tagliando di risposta, vidimato da almeno un componente del Consiglio Direttivo.
Lo spoglio verrà effettuato con le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito, con la procedura di cui all'art. 7, da:
— n. 2 componenti in rappresentanza di ciascuna Associazione di imprese installatrici elettriche invitate;
— n. 2 e n. 4 componenti in rappresentanza dei distributori di energia elettrica;
— n. 1 componente in rappresentanza di ciascuno dei seguenti Enti: CEI, IMQ, ANIE, Enti Verificatori di Impianti Elettrici;
— n. 1 componente in rappresentanza di ciascuna Sede periferica, ove esistente;
— n. 1 componente in rappresentanza di ciscun altro Ente, interessato ai problemi della qualificazione, che potrà essere individuato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio dura in carica un triennio ed i suoi membri sono riconfermabili.
Se durante il triennio si rendesse necessaria qualche sostituzione, il nuovo membro deve essere designato dall'Ente di provenienza del Consigliere da sostituire. Tali nuovi membri scadono unitariamente agli altri in carica.
Il Consiglio:
— elegge nel suo seno il Presidente ed il Tesoriere;
— elegge i Membri del C.T.A.;
— nomina, su designazione del Presidente, un Vice Presidente fra i componenti del Consiglio;
— designa il proprio rappresentante nei consigli delle Sedi periferiche, ove esistenti;
— nomina rappresentanti dell'Albo per altri Enti;
— stabilisce l'ammontare del rimborso forfettario per le istruttorie;
— stabilisce gli eventuali contributi da richiedersi a Società ed Enti partecipanti, di cui all'art. 5;
— stabilisce l'ammontare della quota annuale per gli iscritti;
— coadiuva il Presidente nella gestione dell'Albo;
— sovraintende all'attività del C.T.A.;
— determina le modalità operative dell'Albo e statuisce sulla sua partecipazione ad altri Enti.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Le adunanze del Consiglio sono convocate con avviso del Presidente contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo di comunicazione scritta.
Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purché almeno tre giorni prima della riunione.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente è l'organo rappresentativo dell'Albo, di fronte a terzi ed in giudizio, ai fini legali e processuali.
Egli assicura lo svolgimento della vita dell'Albo e rappresenta lo stesso in tutte le sue manifestazioni esterne.
Il Presidente designa il Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano.
Per particolari adempimenti il Presidente può delegare agli stessi un Consigliere.

Art. 11 - COMITATO TENUTA ALBO (C.T.A.)
E' formato dai componenti eletti dal Consiglio Direttivo.
Nel Comitato devono comunque essere rappresentate le categorie delle imprese installatrici, dei distributori ed il CEI.
Il C.T.A. dura in carica tre anni.
Tutti i membri del C.T.A. sono rieleggibili.
Il Comitato elegge nel suo seno un proprio Presidente.
Il C.T.A., secondo le direttive e con l'avvallo del Consiglio:
— cura la formazione e la tenuta dell'Albo secondo le norme di cui all'annesso Regolamento;
— può disporre verifiche sugli impianti eseguiti dalle Imprese iscritte al solo fine di controllare il rispetto degli impegni assunti dalle stesse;
— provvede alla formazione ed all'aggiornamento delle istruzioni tecniche;
— provvede a formulare il programma di aggiornamento tecnico delle Imprese iscritte;
— può svolgere attività di assistenza e consulenza tecnica a favore degli iscritti;
— raccoglie tutte le documentazioni di ordine tecnico (norme di legge, norme CEI, tabelle UNEL, nuovi materiali) e tiene tempestivamente informate le Imprese iscritte;
— delibera sui motivi di cancellazione dall'Albo di sua competenza e adotta gli altri provvedimenti disciplinari.
Il C.T.A. si riunisce almeno ogni tre mesi ed è convocato dal suo Presidente mediante comunicazione scritta inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni e necessaria la presenza della maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 12 - TESORIERE
Il Tesoriere attua le delibere di carattere economico degli organi associativi, sovraintende alla gestione amministrativa dell'Albo ed al corretto flusso delle entrate e delle uscite dell'Albo con particolare attenzione ai contributi associativi.
Il Tesoriere, che è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13 - REVISORE DEI CONTI
I Revisori dei Conti sono in numero di tre effettivi e due supplenti: vengono nominati dall'Assemblea.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Prendono parte, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio concernenti i bilanci.
Vigilano sulla regolarità della contabilità e dell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 14 - SEGRETERIA
La costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Segreteria vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - FINANZIAMENTI
L'Istituto dell'Albo provvede alla sua gestione con:
— le quote versate dalle Imprese iscritte;
— i contributi dei partecipanti;
— eventuali altri proventi di qualsiasi derivazione.
La cassa dell'Istituto è gestita dal Tesoriere il quale, per tutte le operazioni inerenti, ha, come il Presidente, la firma individuale libera nei rapporti con gli Istituti di Credito e gli Enti Pubblici.


Art. 16 - DURATA DELL'ESERCIZIO - BILANCI
L'esercizio economico dell'Istituto inizia il 1° gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno.
I bilanci consuntivo e preventivo redatti dal tesoriere, su specifiche indicazioni del Presidente del Consiglio Direttivo per quanto attiene il bilancio preventivo, esaminati dal Consiglio Direttivo, riveduti dai Revisori dei Conti, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Art. 17 - REGOLAMENTO
L'applicazione del presente Statuto è integrata dal Regolamento.

Art. 18 - MODIFICHE ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO
Il presente Statuto e l'annesso Regolamento possono essere modificati su proposta:
— di almeno quattro Membri del Consiglio;
— oppure di almeno un terzo dei rappresentanti legali delle Imprese iscritte all'Albo.
Le proposte di modifica potranno aver corso solo previo assenso dell'organismo superiore di cui alla premessa.

Art. 19 - PRESTAZIONI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E TECNICI DELL'ALBO
Le prestazioni dei membri del Consiglio e del C.T.A., nonché quelle dei Revisori dei Conti, sono a titolo gratuito.

Art. 20 -PATRIMONIO DELL’ISTITUTO DELL’ALBO
Il patrimonio dell'Albo è costituito da tutti i beni e sopravvenienze dell'Albo stesso.
In caso di scioglimento saranno stabilite le modalità di liquidazione dei beni dell'Albo

Art. 21 - SCIOGLIMENTO DELL'ALBO
L'eventuale proposta di scioglimento, suffragata dalla firma di almeno un terzo delle Imprese iscritte, deve essere presentata al Consiglio, il quale la sottopone ad una Assemblea straordinaria da convocarsi entro il massimo di novanta giorni dalla data di presentazione al Consiglio della proposta di scioglimento.
La delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea stabilisce anche le formalità di liquidazione e nomina il liquidatore

Art. 22 - SEDI PERIFERICHE
L'opportunità di costituire una Sede periferica è stabilita a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, la cui decisione può tuttavia essere sollecitata dagli iscritti interessati.
La vita delle Sedi periferiche sarà regolata dalle norme statutarie di seguito riportate; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà consentire deroghe, in toto od in parte, alle norme degli artt. 25 e 26 del presente Statuto, ove particolari condizioni ambientali o storico-locali lo suggeriscano.


Art. 23 - ORGANI DELLA SEDE PERIFERICA
Sono organi della Sede periferica:
— l'Assemblea periferica;
— il Consiglio periferico.

Art. 24 - ASSEMBLEA PERIFERICA
L'Assemblea periferica è costituita dai legali rappresentanti delle Imprese iscritte all'Albo, che hanno sede legale nel territorio di competenza della Sede periferica e che sono in regola con i pagamenti.
Ogni iscritto ha diritto ad un voto: esso può farsi rappresentare da un altro iscritto mediante delega conferita a mezzo di semplice dichiarazione scritta.
Nessun rappresentante potrà avere più di due deleghe.
Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea gli altri soggetti previsti nel presente Statuto, all'art. 5, secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea e comunque senza diritto di voto.
L'Assemblea periferica è convocata con avviso singolo per ogni iscritto non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea periferica è convocata in via ordinaria una volta all'anno.
Le riunioni dell'Assemblea periferica sono presiedute dal Presidente del Consiglio periferico, cui spetta di constatare la validità delle deleghe.
L'Assemblea periferica è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli aventi diritto.
L'Assemblea stessa può essere chiamata in seconda convocazione un'ora dopo la prima; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Spetta all'Assemblea periferica:
a) di nominare i membri del Consiglio periferico; nel caso di mancata nomina, l'Ente o l'Associazione che ha designato i rappresentanti, deve fornire una rosa di candidati; risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nella successiva Assemblea;
b) di deliberare su qualunque altro oggetto che il Consiglio ritenga di sottoporre alla sua approvazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea periferica sono prese a maggioranza.

Art. 25 - CONSIGLIO PERIFERICO
Il Consiglio periferico è costituito, con la procedura di cui all'articolo precedente:
a) da uno a tre membri designati dai Distributori;
b) da uno a tre membri eletti dall'Assemblea, a rappresentare le Imprese iscritte;
c) da un membro designato da ciascun Ente interessato all'attività della Sede periferica, individuato dal Consiglio Direttivo dell'Albo;
d) fa parte di diritto del Consiglio periferico un membro designato dal Consiglio Direttivo dell'Albo.
Il Consiglio periferico dura in carica tre anni e tutti i suoi membri sono riconfermabili. Se durante il triennio si rendesse necessaria la sostituzione di qualche suo componente, il nuovo membro deve essere designato dall'Ente di provenienza del membro da sostituire e scade insieme agli altri.
Il Consiglio periferico:
— elegge nel suo seno il Presidente di Sede periferica;
— cura la tenuta dell'Albo periferico in base alle segnalazioni del C.T.A.;
— segue la procedura del C.T.A. mantenendosi in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo per quanto si riferisce all'assistenza degli iscritti, ai rapporti con gli stessi, con i Committenti di lavori di impianto, con gli Enti Distributori e per il funzionamento della Segreteria;
— elegge nel suo seno il rappresentante presso il Consiglio Direttivo dell'Albo.
Il Consiglio periferico si riunisce con la frequenza necessaria al rapido disbrigo delle sue incombenze ed è convocato dal suo Presidente mediante lettera semplice, con preavviso minimo di cinque giorni e con la indicazione dell'ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 26 - GESTIONE DELLE SEDI PERIFERICHE
La Sede periferica gode, in relazione alle sue esigenze, di un contributo da parte dell'Albo.
L'amministrazione delle somme disponibili è affidata al Presidente della Sede periferica che, per tutte le operazioni inerenti, ha la firma individuale libera nei rapporti con gli Istituti di Credito.
A cura dello stesso Presidente, sono tempestivamente trasmesse al Consiglio Direttivo gli elementi di spesa per la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo dell'Albo.

Art. 27 - SCIOGLIMENTO DELLE SEDI PERIFERICHE
Lo scioglimento della Sede periferica è deliberato, su proposta del Consiglio periferico, dal Consiglio Direttivo.
Con lo scioglimento rimangono comunque salvi tutti gli altri diritti degli iscritti.

Art. 28 - SEGRETERIA DELLE SEDI PERIFERICHE
L'organico ed il funzionamento della Segreteria sono stabiliti dal Consiglio periferico secondo le necessità della Sede stessa e debbono essere approvati dal Consiglio Direttivo dell'Albo.

Art. 29 - NORMA DI RISERVA
Per quant'altro non previsto dal presente Statuto sulle Sedi periferiche varranno le norme relative all'Albo ove applicabili e le norme regolamentari interne che la Sede periferica vorrà darsi, purché conformi allo Statuto, al Regolamento ed alle direttive dell'Albo.