PREMESSA
E' interesse comune e superiore
la tutela ed il miglioramento della qualificazione professionale
delle imprese installatrici e la esecuzione a regola d'arte degli
impianti elettrici.
Il perseguimento di tali finalità si realizza attraverso
la costituzione e l'attività di Albi di qualificazione,
l'avvicinamento dei vari Albi con l'allineamento delle norme statutarie
e di funzionamento, l'istituzione di un organismo di coordinamento
alle cui direttive gli Albi dovranno uniformarsi.
La funzione dei singoli Albi e dell'organismo di coordinamento
sarà anche quella di realizzare la partecipazione di Enti
e Associazioni interessate, da configurarsi attraverso il corretto
equilibrio ed il costante adeguamento ed integrazione, in relazione
agli sviluppi legislativi e sociali, delle varie componenti negli
organi statutari.
Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
E' costituito l’ATIQUAL -
Albo Trentino degli installatori elettrici qualificati con sede
in Trento e competente sul territorio della Provincia Autonoma
di Trento.
Art. 2 - SCOPI
L'Albo ha lo scopo, nell'interesse
generale degli Utenti, dei Committenti e dei Distributori, di
favorire il miglioramento tecnico nell'esecuzione degli impianti
elettrici, perseguendo tutte quelle iniziative e quelle azioni
atte a far sì che tali impianti vengano eseguiti dalle
Imprese installatrici nel modo più idoneo e con le necessarie
garanzie tecniche, nonché di porre in essere tutte le altre
iniziative utili per la tutela ed il miglioramento della professione
e delle Imprese.
Art. 3 - ISCRIZIONI
Possono essere iscritte all'Albo
tutte le Imprese installatrici di impianti elettrici aventi i
requisiti stabiliti dalle norme di Statuto e Regolamento, la cui
domanda di iscrizione, presentata secondo le modalità del
predetto Regolamento, abbia avuto esito favorevole.
L'iscrizione all'Albo comporta l'obbligo del versamento delle
quote statutarie.
Art. 4 - MOTIVI DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO
Costituiscono motivi di cancellazione
di un Impresa dall'Albo:
a) la richiesta dell'Impresa stessa;
b) la cessazione dell'Impresa;
c) la sottoposizione a fallimento dell'Impresa;
d) la perdita dei requisiti che ne consentirono l'iscrizione;
e) il provvedimento di radiazione per morosità nel versamento
delle quote;
f) il provvedimento di radiazione per gravi infrazioni al Regolamento.
Con la cancellazione dall'Albo, nel corso dell'anno solare, l'Impresa
perde ogni diritto al rimborso delle quote versate per l'intero
anno solare ed al patrimonio dell'Albo.
Art. 5 - PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' DELL'ALBO
Possono partecipare alla vita ed
alle attività dell'Albo: Enti Pubblici e Privati, territoriali
e non, Imprese o persone fisiche interessate ai problemi dell'impiantistica
elettrica, secondo le modalità stabilite dalle delibere
di Consiglio.
A tal fine dovrà essere presentata regolare domanda al
Consiglio che deciderà insindacabilmente sull'accoglimento
o meno della richiesta, stabilendo anche l'eventuale contributo.
Art. 6 - ORGANI DELL'ISTITUTO DELL'ALBO
Sono organi:
– l'Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente del Consiglio Direttivo;
– il Comitato per la Tenuta dell’Albo (C.T.A.);
– il Tesoriere;
– i Revisori dei Conti.
Art. 7 - ASSEMBLEA
L'Assemblea, che è l'organo
sovrano dell'Albo, è costituita dai legali rappresentanti
(o loro incaricati) delle Imprese iscritte all'Albo, in regola
con i pagamenti.
Ogni Impresa iscritta ha diritto ad un voto. Essa può farsi
rappresentare all'Assemblea da un'altra Impresa iscritta mediante
delega scritta. Nessun rappresentante può avere più
di due deleghe.
Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea gli altri soggetti
previsti nel presente Statuto, secondo le modalità stabilite
dal Presidente dell'Assemblea, e comunque senza diritto di voto.
Al Presidente spetta di constatare la validità delle deleghe
ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.
Le Assemblee sono convocate con avviso inviato, a mezzo di comunicazione
scritta, almeno quindici giorni prima dell'adunanza alle Imprese
iscritte ed agli altri soggetti interessati.
Nei casi di urgenza, riconosciuta a giudizio insindacabile del
Presidente, il termine di convocazione sarà ridotto a cinque
giorni. Anche in questo caso la convocazione dovrà avvenire
per iscritto.Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria:
— deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro
quattro mesi dalla chiusura della gestione finanziaria;
— è validamente costituita quando sia presente o
rappresentata almeno la metà delle Imprese iscritte aventi
diritto;
— può essere chiamata in seconda convocazione un'ora
dopo la prima; in seconda convocazione la riunione è valida
qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Spetta all'Assemblea ordinaria:
a) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
b) nominare i membri del Consiglio Direttivo; nel caso di mancata
nomina, l'Ente o l'Associazione che ha designato i rappresentanti,
deve fornire una rosa di candidati; risulta eletto il candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti;
c) nominare i Revisori dei Conti;
d) deliberare su qualunque altro oggetto che il Consiglio ritenga
di sottoporre alla sua approvazione.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in
merito ai seguenti o.d.g.:
a) scioglimento dell'Albo;
a) recesso dall’UNAE;
b) proposta di modifica allo Statuto e Regolamento nei termini
previsti all’art. 18, da sottoporre all’UNAE.
Durante tutto il periodo di adesione all’UNAE le modifiche
allo Statuto e Regolamento saranno possibili unicamente se deliberate
dall’UNAE medesimo e avranno diretta efficacia senza necessità
di approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria dell’Albo.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con
la presenza di almeno due terzi degli iscritti in regola. “Le
deliberazioni di cui ai punti a) e b) sono assunte con le maggioranza
pari a due terzi degli iscritti in regola; quelle di cui al punto
c) con la maggioranza di due terzi delle imprese presenti”.
Art. 8 - REFERENDUM
Tutti gli argomenti di competenza
assembleare potranno essere deliberati anche per referendum che
avrà la stessa validità di una delibera assembleare.
Per gli argomenti dell'Assemblea ordinaria occorreranno un numero
di risposte pari o superiore alla metà degli iscritti aventi
diritto al voto e la maggioranza semplice.
Per gli argomenti dell'Assemblea straordinaria sarà necessario
un numero di risposte pari o superiore a due terzi degli iscritti
aventi diritto al voto e la maggioranza di due terzi delle risposte
per le modifiche di Statuto e di due terzi del totale degli iscritti
in regola per lo scioglimento dell'Albo.
Il referendum viene deliberato dal Consiglio e indetto dal Presidente.
Questi deve inviare a ciascun Associato, in regola con i contributi,
apposita comunicazione scritta.
La comunicazione dovrà contenere il quesito ed un tagliando
di risposta, vidimato da almeno un componente del Consiglio Direttivo.
Lo spoglio verrà effettuato con le modalità stabilite
dal Consiglio.
Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito,
con la procedura di cui all'art. 7, da:
— n. 2 componenti in rappresentanza di ciascuna Associazione
di imprese installatrici elettriche invitate;
— n. 2 e n. 4 componenti in rappresentanza dei distributori
di energia elettrica;
— n. 1 componente in rappresentanza di ciascuno dei seguenti
Enti: CEI, IMQ, ANIE, Enti Verificatori di Impianti Elettrici;
— n. 1 componente in rappresentanza di ciascuna Sede periferica,
ove esistente;
— n. 1 componente in rappresentanza di ciscun altro Ente,
interessato ai problemi della qualificazione, che potrà
essere individuato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio dura in carica un triennio ed i suoi membri sono
riconfermabili.
Se durante il triennio si rendesse necessaria qualche sostituzione,
il nuovo membro deve essere designato dall'Ente di provenienza
del Consigliere da sostituire. Tali nuovi membri scadono unitariamente
agli altri in carica.
Il Consiglio:
— elegge nel suo seno il Presidente ed il Tesoriere;
— elegge i Membri del C.T.A.;
— nomina, su designazione del Presidente, un Vice Presidente
fra i componenti del Consiglio;
— designa il proprio rappresentante nei consigli delle Sedi
periferiche, ove esistenti;
— nomina rappresentanti dell'Albo per altri Enti;
— stabilisce l'ammontare del rimborso forfettario per le
istruttorie;
— stabilisce gli eventuali contributi da richiedersi a Società
ed Enti partecipanti, di cui all'art. 5;
— stabilisce l'ammontare della quota annuale per gli iscritti;
— coadiuva il Presidente nella gestione dell'Albo;
— sovraintende all'attività del C.T.A.;
— determina le modalità operative dell'Albo e statuisce
sulla sua partecipazione ad altri Enti.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta
ogni sei mesi. Le adunanze del Consiglio sono convocate con avviso
del Presidente contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno
dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo
di comunicazione scritta.
Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata
anche telegraficamente, purché almeno tre giorni prima
della riunione.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria
la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente è l'organo
rappresentativo dell'Albo, di fronte a terzi ed in giudizio, ai
fini legali e processuali.
Egli assicura lo svolgimento della vita dell'Albo e rappresenta
lo stesso in tutte le sue manifestazioni esterne.
Il Presidente designa il Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni
vengono assunte dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere
più anziano.
Per particolari adempimenti il Presidente può delegare
agli stessi un Consigliere.
Art. 11 - COMITATO TENUTA ALBO (C.T.A.)
E' formato dai componenti eletti dal Consiglio Direttivo.
Nel Comitato devono comunque essere rappresentate le categorie
delle imprese installatrici, dei distributori ed il CEI.
Il C.T.A. dura in carica tre anni.
Tutti i membri del C.T.A. sono rieleggibili.
Il Comitato elegge nel suo seno un proprio Presidente.
Il C.T.A., secondo le direttive e con l'avvallo del Consiglio:
— cura la formazione e la tenuta dell'Albo secondo le norme
di cui all'annesso Regolamento;
— può disporre verifiche sugli impianti eseguiti
dalle Imprese iscritte al solo fine di controllare il rispetto
degli impegni assunti dalle stesse;
— provvede alla formazione ed all'aggiornamento delle istruzioni
tecniche;
— provvede a formulare il programma di aggiornamento tecnico
delle Imprese iscritte;
— può svolgere attività di assistenza e consulenza
tecnica a favore degli iscritti;
— raccoglie tutte le documentazioni di ordine tecnico (norme
di legge, norme CEI, tabelle UNEL, nuovi materiali) e tiene tempestivamente
informate le Imprese iscritte;
— delibera sui motivi di cancellazione dall'Albo di sua
competenza e adotta gli altri provvedimenti disciplinari.
Il C.T.A. si riunisce almeno ogni tre mesi ed è convocato
dal suo Presidente mediante comunicazione scritta inviata almeno
dieci giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni e necessaria la presenza
della maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza: in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
Art. 12 - TESORIERE
Il Tesoriere attua le delibere
di carattere economico degli organi associativi, sovraintende
alla gestione amministrativa dell'Albo ed al corretto flusso delle
entrate e delle uscite dell'Albo con particolare attenzione ai
contributi associativi.
Il Tesoriere, che è eletto dal Consiglio Direttivo, dura
in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 13 - REVISORE DEI CONTI
I Revisori dei Conti sono in numero
di tre effettivi e due supplenti: vengono nominati dall'Assemblea.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Prendono parte, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio
concernenti i bilanci.
Vigilano sulla regolarità della contabilità e dell'amministrazione
dell'Istituto.
Art. 14 - SEGRETERIA
La costituzione, l'organizzazione ed il
funzionamento della Segreteria vengono stabilite dal Consiglio
Direttivo.
Art. 15 - FINANZIAMENTI
L'Istituto dell'Albo provvede alla
sua gestione con:
— le quote versate dalle Imprese iscritte;
— i contributi dei partecipanti;
— eventuali altri proventi di qualsiasi derivazione.
La cassa dell'Istituto è gestita dal Tesoriere il quale,
per tutte le operazioni inerenti, ha, come il Presidente, la firma
individuale libera nei rapporti con gli Istituti di Credito e
gli Enti Pubblici.
Art. 16 - DURATA DELL'ESERCIZIO - BILANCI
L'esercizio economico dell'Istituto
inizia il 1° gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ciascun
anno.
I bilanci consuntivo e preventivo redatti dal tesoriere, su specifiche
indicazioni del Presidente del Consiglio Direttivo per quanto
attiene il bilancio preventivo, esaminati dal Consiglio Direttivo,
riveduti dai Revisori dei Conti, sono sottoposti all'approvazione
dell'Assemblea entro il primo quadrimestre di ogni anno.
Art. 17 - REGOLAMENTO
L'applicazione del presente Statuto
è integrata dal Regolamento.
Art. 18 - MODIFICHE ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO
Il presente Statuto e l'annesso
Regolamento possono essere modificati su proposta:
— di almeno quattro Membri del Consiglio;
— oppure di almeno un terzo dei rappresentanti legali delle
Imprese iscritte all'Albo.
Le proposte di modifica potranno aver corso solo previo assenso
dell'organismo superiore di cui alla premessa.
Art. 19 - PRESTAZIONI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DIRETTIVI
E TECNICI DELL'ALBO
Le prestazioni dei membri del Consiglio
e del C.T.A., nonché quelle dei Revisori dei Conti, sono
a titolo gratuito.
Art. 20 -PATRIMONIO DELL’ISTITUTO DELL’ALBO
Il patrimonio dell'Albo è
costituito da tutti i beni e sopravvenienze dell'Albo stesso.
In caso di scioglimento saranno stabilite le modalità di
liquidazione dei beni dell'Albo
Art. 21 - SCIOGLIMENTO DELL'ALBO
L'eventuale proposta di scioglimento,
suffragata dalla firma di almeno un terzo delle Imprese iscritte,
deve essere presentata al Consiglio, il quale la sottopone ad
una Assemblea straordinaria da convocarsi entro il massimo di
novanta giorni dalla data di presentazione al Consiglio della
proposta di scioglimento.
La delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea stabilisce
anche le formalità di liquidazione e nomina il liquidatore
Art. 22 - SEDI PERIFERICHE
L'opportunità di costituire
una Sede periferica è stabilita a giudizio insindacabile
del Consiglio Direttivo, la cui decisione può tuttavia
essere sollecitata dagli iscritti interessati.
La vita delle Sedi periferiche sarà regolata dalle norme
statutarie di seguito riportate; tuttavia il Consiglio Direttivo
potrà consentire deroghe, in toto od in parte, alle norme
degli artt. 25 e 26 del presente Statuto, ove particolari condizioni
ambientali o storico-locali lo suggeriscano.
Art. 23 - ORGANI DELLA SEDE PERIFERICA
Sono organi della Sede periferica:
— l'Assemblea periferica;
— il Consiglio periferico.
Art. 24 - ASSEMBLEA PERIFERICA
L'Assemblea periferica è
costituita dai legali rappresentanti delle Imprese iscritte all'Albo,
che hanno sede legale nel territorio di competenza della Sede
periferica e che sono in regola con i pagamenti.
Ogni iscritto ha diritto ad un voto: esso può farsi rappresentare
da un altro iscritto mediante delega conferita a mezzo di semplice
dichiarazione scritta.
Nessun rappresentante potrà avere più di due deleghe.
Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea gli altri soggetti
previsti nel presente Statuto, all'art. 5, secondo le modalità
stabilite dal Presidente dell'Assemblea e comunque senza diritto
di voto.
L'Assemblea periferica è convocata con avviso singolo per
ogni iscritto non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea periferica è convocata in via ordinaria una
volta all'anno.
Le riunioni dell'Assemblea periferica sono presiedute dal Presidente
del Consiglio periferico, cui spetta di constatare la validità
delle deleghe.
L'Assemblea periferica è validamente costituita quando
sia presente o rappresentata almeno la metà degli aventi
diritto.
L'Assemblea stessa può essere chiamata in seconda convocazione
un'ora dopo la prima; in seconda convocazione la riunione è
valida qualunque sia il numero dei presenti.
Spetta all'Assemblea periferica:
a) di nominare i membri del Consiglio periferico; nel caso di
mancata nomina, l'Ente o l'Associazione che ha designato i rappresentanti,
deve fornire una rosa di candidati; risulta eletto il candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti nella successiva Assemblea;
b) di deliberare su qualunque altro oggetto che il Consiglio ritenga
di sottoporre alla sua approvazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea periferica sono prese a maggioranza.
Art. 25 - CONSIGLIO PERIFERICO
Il Consiglio periferico è
costituito, con la procedura di cui all'articolo precedente:
a) da uno a tre membri designati dai Distributori;
b) da uno a tre membri eletti dall'Assemblea, a rappresentare
le Imprese iscritte;
c) da un membro designato da ciascun Ente interessato all'attività
della Sede periferica, individuato dal Consiglio Direttivo dell'Albo;
d) fa parte di diritto del Consiglio periferico un membro designato
dal Consiglio Direttivo dell'Albo.
Il Consiglio periferico dura in carica tre anni e tutti i suoi
membri sono riconfermabili. Se durante il triennio si rendesse
necessaria la sostituzione di qualche suo componente, il nuovo
membro deve essere designato dall'Ente di provenienza del membro
da sostituire e scade insieme agli altri.
Il Consiglio periferico:
— elegge nel suo seno il Presidente di Sede periferica;
— cura la tenuta dell'Albo periferico in base alle segnalazioni
del C.T.A.;
— segue la procedura del C.T.A. mantenendosi in stretto
rapporto con il Consiglio Direttivo per quanto si riferisce all'assistenza
degli iscritti, ai rapporti con gli stessi, con i Committenti
di lavori di impianto, con gli Enti Distributori e per il funzionamento
della Segreteria;
— elegge nel suo seno il rappresentante presso il Consiglio
Direttivo dell'Albo.
Il Consiglio periferico si riunisce con la frequenza necessaria
al rapido disbrigo delle sue incombenze ed è convocato
dal suo Presidente mediante lettera semplice, con preavviso minimo
di cinque giorni e con la indicazione dell'ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria
la presenza della maggioranza dei membri.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 26 - GESTIONE DELLE SEDI PERIFERICHE
La Sede periferica gode, in relazione
alle sue esigenze, di un contributo da parte dell'Albo.
L'amministrazione delle somme disponibili è affidata al
Presidente della Sede periferica che, per tutte le operazioni
inerenti, ha la firma individuale libera nei rapporti con gli
Istituti di Credito.
A cura dello stesso Presidente, sono tempestivamente trasmesse
al Consiglio Direttivo gli elementi di spesa per la redazione
dei bilanci consuntivo e preventivo dell'Albo.
Art. 27 - SCIOGLIMENTO DELLE SEDI PERIFERICHE
Lo scioglimento della Sede periferica
è deliberato, su proposta del Consiglio periferico, dal
Consiglio Direttivo.
Con lo scioglimento rimangono comunque salvi tutti gli altri diritti
degli iscritti.
Art. 28 - SEGRETERIA DELLE SEDI PERIFERICHE
L'organico ed il funzionamento
della Segreteria sono stabiliti dal Consiglio periferico secondo
le necessità della Sede stessa e debbono essere approvati
dal Consiglio Direttivo dell'Albo.
Art. 29 - NORMA DI RISERVA
Per quant'altro non previsto dal
presente Statuto sulle Sedi periferiche varranno le norme relative
all'Albo ove applicabili e le norme regolamentari interne che
la Sede periferica vorrà darsi, purché conformi
allo Statuto, al Regolamento ed alle direttive dell'Albo.